La sorveglianza sanitaria ed il ruolo del medico competente

La sorveglianza sanitaria ed il ruolo del medico competente

La sorveglianza sanitaria ed il ruolo del medico competente

Ripubblichiamo a grande richiesta l’articolo “la sorveglianza sanitaria ed il ruolo del medico competente della nostra rubrica”. Ancora un sentito ringraziamento al CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA di Ancona www.ecocae.it ed in particolare alla Dott.ssa Chiara Bigi, Specialista in Medicina del Lavoro – [email protected].

Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vigente è il D.Lgs. 81/08 che è stato integrato e corretto dal D.Lgs 106 del 2009 , quindi il D.Lgs. 626/94 è da ritenersi abrogato.
L’art. 2 individua tutti i soggetti aziendali precisandone compiti e responsabilità, tra cui i partecipanti al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi ovvero: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico Competente.

Il Medico Competente per svolgere il suo lavoro deve essere in possesso di specifici requisiti formativi e professionali e di uno dei seguenti titoli:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • Autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 15/08/91, n. 277;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Esiste presso il Ministero della Salute un elenco dei medici competenti in possesso di questi titoli e requisiti.
Sicuramente la parte più corposa dell’attività del medico d’azienda è la sorveglianza sanitaria ma come prevede il testo unico all’art 25 esistono a suo carico altri obblighi.
Il Medico Competente deve collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi lavorativi. Deve occuparsi, per la parte di competenza, della formazione e informazione dei lavoratori e dell’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche annuali i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al DL ed annotata nel documento di valutazione dei rischi.
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
Per ciò che attiene le visite dei lavoratori il Medico Competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari che lo stesso definisce in funzione dei rischi lavorativi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella è conservata a salvaguardia del segreto professionale, e salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Informa ogni lavoratore visitato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti ed eventualmente, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta  l’esposizione a tali agenti. Fornisce a richiesta, informazioni analoghe ai RLS.

Il Datore di Lavoro è l’unico responsabile dell’organizzazione complessiva della sicurezza in azienda, all’art.17 sono previsti gli obblighi indelegabili ovvero la valutazione di tutti i rischi aziendali con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la designazione del RSPP.
Di conseguenza risultano delegabili a dirigenti e preposti tutti gli altri adempimenti posti a carico del datore di lavoro specificati all’art 18.
Il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e richiedere allo stesso l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
Designa preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza, ovvero gli addetti primo soccorso ed antincendio.
Istruisce i lavoratori affinché, in caso di pericolo abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenedosi, salvo eccezioni, dal richiedere loro di riprendere l’attività nel caso in cui persistano situazioni di pericolo.
Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori (art. 36-37).
Si assicura che soltanto i lavoratori con adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone con rischio grave e specifico, informandoli circa il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione. Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione, richiedendo l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e dell’uso dei DPI messi a loro disposizione. Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50) e se richiesto gli consegna copia del documento di valutazione dei rischi.
Consente al RLS l’accesso ai dati relativi agli infortuni.
Comunica all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro.
Comunica inoltre annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS .
In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici, elabora il documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e su richiesta, consegna copia al RLS.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Come introdotto dal D.Lgs. 106/09 il Datore di Lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
Deve richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
Nei casi in cui si applica la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, ovvero per i lavoratori che vengono visitati il Datore di Lavoro deve comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel D. Lgs. 81/08 la nozione di Lavoratore travalica l’area del lavoro subordinato per espandersi fino al lavoro autonomo.
Deve essere considerato lavoratore chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Restano esclusi dalla definizione gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito sono equiparati:

  • Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • L’associato in partecipazione;
  • Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  • L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • Il lavoratore di cui al D.lgs.1° dicembre 1997, n.468, (lavori socialmente utili).

Quindi a titolo esemplificativo il socio lavoratore esposto a rischi lavorativi deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.
All’art.21 del D.Lgs 81 si prendono in considerazione i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Essi hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Tali soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato un RLS per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’ azienda al loro interno.
La legge definisce che il RLS :

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08.
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare salute ed integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DL o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’esercizio delle funzioni di RLS per la sicurezza è INCOMPATIBILE con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPPASPP). Qualora non si proceda all’elezione del RLS interno all’azienda, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal RLS Territoriale o dal RLS di Sito Produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il S.P.P. viene definito dal D.Lgs 81/08 come un insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, organizzato dal Datore di Lavoro, finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Tale servizio è composto da un Responsabile (R.S.P.P.) e da Addetti (A.S.P.P.):

  • Il R.S.P.P. è persona (interna o esterna all’azienda) in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il S.P.P.;
  • L’A.S.P.P. è una persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, facente parte del S.P.P.
  • R.S.P.P. e A.S.P.P. devono frequentare corsi di formazione secondo quanto stabilito dall’Accordo del 26 Gennaio 2006.

E’ utile ricordare che si è concluso il 23 dicembre scorso l’iter che ha portato alla pubblicazione dell’accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/08. Per quanto riguarda la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).

 

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