La figura scomoda del preposto

La figura scomoda del preposto

Con il D.Lgs. 81/08 viene fornita la definizione di “preposto” che fino ad allora non era  stata  caratterizzata da uno specifico  inquadramento. Il preposto viene individuato sostanzialmente come il soggetto che “… sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ….”  Sulla  base  della  definizione  fornita  dall’art.  2)  del  D.Lgs.  81/08  e’  facile comprendere che la figura del proposto coincide con quella del caporeparto o capo turno e comunque coincide con quella dei soggetti che sono chiamati ad organizzare e  sovrintendere  il  lavoro  di  un  gruppo  di  lavoratori,  addetti  ad  una  specifica mansione od operanti in uno specifico reparto. A tale riguardo va anche detto però che l’inquadramento di taluni lavoratori come preposti, non e’ spesso formalizzato dall’azienda e quindi la condizione di preposto non  e’  riconducibile  ad  uno  specifico  incarico  scritto  e  talvolta  neppure  ad  uno specifico inquadramento contrattuale. Questa  condizione  di  non  formalizzazione della nomina di preposto,  non esclude però   l’inquadramento come tale di tutti  i soggetti che esplicano funzioni  di”organizzazione e supervisione dell’attività di gruppi di lavoratori”.

Questo ultimo concetto, trova piena applicazione nell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, laddove  si  dispone  dell’esercizio  di  fatto  dei  poteri  direttivi.  L’art. 299  infatti, dispone che le posizioni di garanzia relative anche alla figura del proposto, gravanoanche sui soggetti che pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici ad esso riferiti. Ciò significa  che  il  soggetto  che  sovrintende  alle  attività  di  altri  lavoratori,  vienericonosciuto dalla  legge  come  preposto,  anche  in  assenza  di  una  suo  formale incarico sottoscritto dal datore di lavoro.

Appare  chiaro  quindi  che  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  che  svolgono  le attività previste,  come  attività  proprie  del  preposto,  gravano  gli  obblighi dei  preposti previsti dall’art. 19) del D.Lgs. 81/08. A questo punto e’ importante ricordare che fra i vari obblighi previsti per la figura del preposto, si ritrova quello di “…. vigilare sulla osservanza da parte dei singolilavoratori, dei loro obblighi di legge nonché sulle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro….” e che laddove il preposto osservi una persistenza delle inadempienze da parte dei lavoratori, egli debba segnalare tale situazione al suo diretto superiore. Abbiamo quindi chiarito che e’ obbligo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di preposto, siano essi formalmente incaricati o meno, di vigilare sull’applicazione daparte  dei  lavoratori,  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  ed  aziendali,  in  materia  di sicurezza e salute sul lavoro. Ricordiamo inoltre che il mancato svolgimento di tale funzione,  può  comportare  per  il  preposto  una  sanzione  da  Euro  400  a  1.200  o  lapena dell’arresto fino a due mesi.

E’ pertanto auspicabile che i preposti, non solo adempiano correttamente a questo obbligo  di  legge,  ma  che  della  loro  azione  di  sorveglianza,  tengano  una registrazione  scritta,  riportante  tutti  gli  esiti  della  sorveglianza  stessa.  Solo  in questo modo, i preposti potranno dimostrare di aver svolto correttamente e completamente, quanto disposto dalla legge a carico della loro posizione direttiva.

 

Andrea Ascani  mailto:[email protected]

CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA   https://www.ecocae.it

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