Alcol e sostanze stupefacenti: una checklist operativa per le aziende

Alcol e sostanze stupefacenti: una checklist operativa per le aziende

La Dr.ssa Bigi ([email protected]) del Centro Assistenza Ecologica di Ancona (www.ecocae.it) ci segnala uno strumento a disposizione delle aziende per favorire l’autovalutazione della corretta gestione dei rischi e applicazione della normativa riguardo ai pericoli correlati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

Si è spesso sottolineato la criticità riguardo alla correlazione tra  mondo del lavoro e consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Ad esempio riportando una stima effettuata dalla International Labour Organisation – ILO, globalmente il 3-5% della forza lavoro è affetta da alcoldipendenza e circa il 25% circa consuma quantità di alcol che espongono al rischio di alcoldipendenza.

Per permettere alle aziende un monitoraggio concreto degli strumenti di prevenzione del rischio correlato all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, sono presenti in reti diversi materiali.

Ad esempio una checklist pubblicata e prodotta dal Dipartimento di prevenzione medico e dal Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della  ASL di Brescia.

Benché la “Checklist operativa: tema alcol e sostanze stupefacenti” sia strutturata in modo che sia fruibile dagli operatori del servizio PSAL delle ASL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), risulta essere anche uno strumento a disposizione delle aziende utile ai fini di una auto-valutazione sulla corretta ed efficace gestione dei rischi e applicazione della normativa.

La checklist è suddivisa in “griglie”: per ogni argomento sono previsti quattro tipi giudizio (buono, sufficiente, mediocre, insufficiente), giudizi che devono essere espressi sulla base delle indicazioni contenute nella “guida alla compilazione” allegata alla checklist. E’ infine previsto un “giudizio complessivo finale sulla adeguatezza del percorso seguito” (buono, sufficiente, insufficiente).

In merito al sistema prevenzionistico (art. 17, 18 e art. 50 D.Lgs. 81/2008) per avere un giudizio “buono” è necessario che nell’impresa sia organizzato il SPP (servizio di prevenzione e protezione)con designazione delle figure previste:

  • RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione)
  • medico competente
  • addetto  prevenzione incendio, evacuazione e pronto soccorso;
  • RLS/RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se nominato o in alternativa del  Rappresentante dei lavoratori       per  la sicurezza territoriale che occorre consultare).

Inoltre è necessario prevedere, in relazione all’organizzazione dell’SPP, almeno una delle opzioni successive:

  • formalizzazione scritta dell’assetto organizzativo (chi fa che cosa; quali sono i rapporti tra rspp, datore di lavoro, dirigentipreposti; di quali tempi e strumenti dispone il spp ecc.);
  • indicazione di un preciso sistema di responsabilità;
  • sistema di monitoraggio delle misure preventive e protettive”.

Veniamo alla valutazione dei rischi (con riferimento in questo caso alla Circolare Reg. Lombardia 22/01/2009 e 22/09/2009).
Per avere un giudizio “buono” in relazione al rischio sostanze stupefacenti è necessario che nell’impresa:

  • sia “elaborato un documento dedicato ai rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti;
  • siano consultati gli RLS/RLST  nella definizione delle procedure.

Inoltre è necessario che l’impresa preveda almeno una delle opzioni successive:

  • sono indicate le procedure della normativa specifica;
  • sono indicate le azioni preventive, promozionali ed educative;
  • esistono procedure per la comunicazione dei risultati degli accertamenti.

Invece in relazione al rischio correlato all’alcol il giudizio buono dipende dall’attuazione dei punti seguenti:

  • sono indicate le procedure adottate per l’applicazione della normativa specifica (divieto di somministrazione e assunzione, procedure per emergenze nel caso di assunzione acuta, etc..);
  • gli RLS/RLST sono stati consultati nella definizione delle procedure;
  • nel DVR vengono affrontati i rischi alcol correlati e l’azienda ha definito una politica sull’argomento (adozione di codice di comportamento);
  • sono indicate le azioni preventive, promozionali ed educative”.

Vediamo in questo caso, in relazione all’alcol, anche gli altri giudizi:

  • sufficiente: “per attribuire un giudizio ‘sufficiente è necessario che nel DVR siano affrontati i rischi alcol correlati e che l’RLS sia stato consultato;
  • mediocre: l’impresa ha redatto un documento non contestualizzato, oppure si è limitata ad una generica divulgazione della      normativa (es.: affissione in bacheca);
  • insufficiente: l’impresa non si è ancora attivata per affrontare i l problema”.

Per avere un giudizio “buono” riguardo all’informazione – formazione (art 18, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) è necessario che l’impresa, oltre ad aver soddisfatto le richieste previste per i primi 4 punti indicati, abbia attuato quanto previsto almeno per una delle opzioni successive:

  • la formazione/informazione relativa alle sostanze è stata trattata preliminarmente all’avvio dei test di screening in incontri/corsi;
  • è stata eseguita con il coinvolgimento delle figure del SPP (incluso il medico competente o altra figura sanitaria);
  • è stata diversificata in funzione dell’interlocutore e tenendo conto della comprensione della lingua;
  • gli RLS/RLST sono stati consultati nella programmazione della formazione;
  • è stata effettuata una verifica finale di apprendimento;
  • sono state previste modalità ‘dedicate’ per i nuovi assunti, trasferimento/cambio mansione, dopo infortuni”.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria (art. 25 D.Lgs. 81/2008, con riferimento anche all’art. 18 dello stesso D.Lgs., e Atti di Intesa Stato Regioni del 2006 “alcol” e 2007-2009 “sostanze stupefacenti”), ci soffermiamo solo su quanto necessario per il giudizio “buono” in relazione alle sostanze stupefacenti.

È necessario che l’impresa, oltre ad aver soddisfatto le richieste previste per i primi 2 punti indicati, abbia attuato quanto previsto almeno per una delle opzioni successive:

  • “esiste un programma di sorveglianza sanitaria che include la valutazione per l’uso di sostanze stupefacenti per le mansioni previste;
  • gli accertamenti sanitari, compresi i test, vengono eseguiti nel rispetto delle procedure previste dalla normativa: verbale di prelievo, delega formale a personale sanitario (esclusivamente per il prelievo), stampa dei risultati dei test on site o altro sistema che si considera equivalente, verifica dell’identità del lavoratore, ecc.;
  • il medico competente fornisce ai singoli lavoratori le informazioni dovute sugli accertamenti e sugli esiti degli stessi;
  • sono state definite procedure per il rispetto della privacy con la consultazione degli RLS/RLST;
  • esiste una procedura per l’effettuazione degli accertamenti in caso di ragionevole dubbio”.

Riportiamo infine i giudizi in merito alla gestione appalti (art. 26, D.Lgs. 81/2008).
In questo caso sono previsti solo due tipologie di giudizio:

  • sufficiente: è necessario che l’impresa, nell’ambito dei lavori in appalto o contratto d’opera con mansioni previste dagli atti di
    intesa per alcol e tossicodipendenze, “abbia richiesto uno specifico approfondimento sulla gestione dei rischi”;
  • insufficiente: in questo caso il datore di lavoro, “in presenza di ditte in appalto con lavoratori che svolgono mansioni previste
    dalla normativa specifica, non ha richiesto uno specifico approfondimento sulla gestione dei relativi rischi”.

Concludiamo ricordando il senso generale delle valutazioni:

  • valutazione buono: l’impresa ha attuato gli adempimenti legislativi sia formali che sostanziali per le categorie a rischio, inoltre ha attuato un programma orientato alla promozione di stili di vita sani e sicuri;
  • valutazione sufficiente: l’impresa ha attuato gli adempimenti legislativi sia formali che sostanziali per le categorie a rischio;
  • valutazione mediocre: l’impresa ha effettuato gli adempimenti formali, ma gli interventi sono stati concretizzati parzialmente presentando lacune;
  • valutazione insufficiente: l’impresa non si è ancora attivata o presenta mancanze fondamentali o errata
    applicazione/interpretazione della normativa.

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